di Lucia Izzo - I tre giorni di permesso mensile che hanno a disposizione i lavoratori che prestano assistenza ai familiari disabili possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte ove questi rientrino in turni di lavoro.
Lo ha chiarito l'INPS nel messaggio n. 3114/2018 (sotto allegato) riguardante proprio le modalità di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell'orario di lavoro.
- Permessi 104 quando si lavora nei festivi e di notte
- Permessi 104: riproporzionamento giornaliero per lavoratori part-time
- Permessi 104: frazionabilità in ore per lavoratori part-time
- Cumulo tra congedo straordinario e i permessi 104
Permessi 104 quando si lavora nei festivi e di notte
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L'Istituto si pronuncia in primis sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
Per "lavoro a turni" si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale "lavoro giornaliero", in cui l'orario operativo dell'azienda può andare a coprire l'intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
L'INPS evidenzia che l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 preveda che la fruizione dei permessi mensili retribuiti avvenga "a giornata", indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno: infatti, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l'organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell'intero turno di lavoro va considerato pari a un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. L'eventuale riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento.
In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente algoritmo (cfr. messaggio n. 16866/2007):
"orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili ".
Permessi 104: riproporzionamento giornaliero per lavoratori part-time
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Il messaggio si occupa anche del riproporzionamento giornaliero dei permessi ex art. 33 in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, rammentando il principio di non discriminazione tra lavoratori part-time e a tempo pieno sancito dal d.lgs. n. 81/2015.
Lo stesso d.lgs del 2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell'ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa.
Alla luce dell'attuale contesto normativo, pertanto, l'INPS ha fornito la seguente formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
A titolo esemplificativo per un lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un'azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore, applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.
Si ribadisce che il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Non anadrà effettuato per i mesi in cui, nell'ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, ancora, in caso di part-time orizzontale in quanto la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell'attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Permessi 104: frazionabilità in ore per lavoratori part-time
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Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.
In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007. Si fornisce la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:
[orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno] x 3 (giorni di permesso teorici)
Cumulo tra congedo straordinario e i permessi 104
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L'INPS, infine, conferma la possibilità di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92, nonché ex art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi di cui alla legge 104 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Ciò può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese (cfr. Circolare n. 155/2010).
INPS, messaggio n. 3114/2018